ORDINANZA

1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020
e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:
a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore
23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle
attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o
residenza entro le ore 23,30;
b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al
proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di
domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.
Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove
necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o
d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

 

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