1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla
data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica
territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni
conseguente determinazione.
2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale e’ fatto obbligo di
acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL i
nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate
al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del
territorio regionale.
3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al
DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:
-piscine, palestre, centri benessere.
4. Dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, e’ disposta, con
riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su
richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò’ comporti decadenza dal diritto alla
prestazione.
5. Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020, con efficacia
fino al 3 aprile 2020.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
provvedimento e’ punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
7. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la
seguente ordinanza.
La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed e’ trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e pubblicata sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.