Estratto dall’ordinanza n. 50 Regione Campania.
“Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il
perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia) – ad esempio con posizionamento di nastri
(evitando comunque occasione di pericolo) – che sarà codificato rispettando le regole previste per gli
stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel
rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo
turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line;
al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere valutata la possibilità di prenotare
contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.
Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un caso di contagio.
Dovranno altresì essere valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia
per evitare assembramenti.
Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature
comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
È opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che possono utilizzare
personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di coinvolgimento di associazioni di
volontariato, soggetti del terzo settore, etc., anche al fine di informare gli utenti sui comportamenti da
seguire, nonché per assicurare le misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed
in acqua.
Come per gli arenili in concessione anche per la spiaggia libera, i Comuni dovranno dotarsi di una
adeguata regolamentazione degli arenili liberi che potranno gestire direttamente o mediante convenzione
con soggetti privati, al fine di garantire il contingentamento degli accessi.
In ogni caso, l’area delle spiagge libere comunali sarà presidiata da addetti alla vigilanza.
Tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.) posizionate dai turisti dovrà essere garantita
la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’atra; le distanze interpersonali possono essere derogate per le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Dovranno altresì essere valutate dal Comune disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti
sulla battigia per evitare assembramenti.
Il Sindaco, al fine di ridurre il rischio di contagio dovuto ad assembramento, con ordinanza ai sensi
dell’art.32 della Legge n.833/1978, può ordinare il posizionamento, nella spiaggia libera, escluso l’arenile
di libero transito, in via provvisoria, di piantane comunali numerate, per l’installazione di ombrelloni,
riservate solo ai turisti che hanno prenotato telematicamente il proprio posto; nell’area occupata
dalle piantane si applicano le stesse misure di sicurezza sanitarie previste per gli stabilimenti balneari dalpresente provvedimento .
Il Sindaco, con ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge n.833/1978, può vietare l’accesso alla
spiaggia libera, nel caso di rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate
violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento .
Devono essere assicurate dal Comune o da soggetti da esso incaricati opportune misure di pulizia della
spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
Sono da intendersi valide anche per gli arenili liberi le misure indicate per le aree in concessione.